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Nel leasing
traslativo, l’inadempimento dell’utilizzatore obbliga quest’ultimo
al risarcimento del danno e alla corresponsione di un equo
compenso alla controparte, in considerazione dell’utilizzazione
del bene oggetto del contratto; l’ammontare di tale, equo
compenso potrà legittimamente superare, nella sua concreta
determinazione, il solo corrispettivo del temporaneo godimento
del bene al contrario, una volta che sia stato recuperato, da
parte del concedente, il capitale monetario impegnato
nell’operazione (in vista del corrispondente guadagno mediante
il detto compenso e il residuo valore del bene), il risarcimento
del danno non si presta ad essere commisurato all’intera
differenza necessaria per raggiungere il guadagno atteso,
poiché, con l’anticipato recupero del bene e del suo valore, il
concedente è di norma in grado di procurarsi, attraverso il
reimpiego di quel valore, un proporzionale utile; dunque tale
riepilogo del valore deve quindi essere calcolato in detrazione
rispetto alla somma che l’utilizzatore stesso avrebbe ancora
dovuto corrispondere, se il rapporto fosse proseguito (e, del
danno così determinato, dovrà tenersi conto anche ai fini
dell’esercizio del potere di riduzione dell’eventuale clausola
penale che comporti un risarcimento eccessivo). (n. 359: Cass.,
sez. III, 13-01-2005, n. 574). Foro it Rep. pag. 987.
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