Codice commentato del leasing - Studio Legale Nigra

 

 

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CODICE COMMENTATO DEL LEASING di Amedeo Nigra - Milano Pirola-Il Sole 24 Ore 1993

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  • Nel leasing traslativo, l’inadempimento dell’utilizzatore obbliga quest’ultimo al risarcimento del danno e alla corresponsione di un equo compenso alla controparte, in considerazione dell’utilizzazione del bene oggetto del contratto; l’ammontare di tale, equo compenso potrà legittimamente superare, nella sua concreta determinazione, il solo corrispettivo del temporaneo godimento del bene al contrario, una volta che sia stato recuperato, da parte del concedente, il capitale monetario impegnato nell’operazione (in vista del corrispondente guadagno mediante il detto compenso e il residuo valore del bene), il risarcimento del danno non si presta ad essere commisurato all’intera differenza necessaria per raggiungere il guadagno atteso, poiché, con l’anticipato recupero del bene e del suo valore, il concedente è di norma in grado di procurarsi, attraverso il reimpiego di quel valore, un proporzionale utile; dunque tale riepilogo del valore deve quindi essere calcolato in detrazione rispetto alla somma che l’utilizzatore stesso avrebbe ancora dovuto corrispondere, se il rapporto fosse proseguito (e, del danno così determinato, dovrà tenersi conto anche ai fini dell’esercizio del potere di riduzione dell’eventuale clausola penale che comporti un risarcimento eccessivo). (n. 359: Cass., sez. III, 13-01-2005, n. 574). Foro it Rep. pag. 987.


 

 

 

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